Congedo matrimoniale

Congedo matrimoniale
Congedo matrimoniale: tutto quello che c’è da sapere!
Probabilmente ti stai per sposare e hai sentito parlare o qualcuno ti ha detto che hai diritto ha il congedo matrimoniale, ma cosa è? A chi spetta? Come fare domanda? Quanto dura?

Queste potrebbero essere alcune della domande che ti stai facendo ma non ti preoccupare adesso analizzaremo ogni aspetto della faccenda e capirai cosa è e come comportarti.

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INTRODUZIONE

Nato nel 1937 per i soli impiegati e allargato anche agli operai nel 1941 tramite un accordo interconfederale, ad oggi è regolato dalla legge 76 del 20 maggio 2016.

COSA è?

Il congedo matrimoniale è un periodo di 15 giorni di pausa regolarmente retribuiti che spettano al lavoratore dopo il suo matrimonio o la sua unione civile.

Generalmente l’inizio dei 15 giorni coincide con il giorno dopo del matrimonio ma può partire anche fino a tre giorni prima del matrimonio come stabilito dai vari Contratti Colletivi Nazionali del Lavoro e in caso di esigenze particolari dell’ azienda o del lavoratore, possono essere spostati a condizione che se ne usufruisca nei 30 giorni successivi al matrimonio.

I 15 giorni di congedo comprendono nel conteggio anche le festività, i ponti, le domeniche e tutti i giorni non lavorativi, motivo per il quale non possono esseere”spezzati” ma nel caso in cui il congedo matrimoniale coincida con le ferie, queste rimarranno a credito del lavoratore che quindi potrà usufruirne in un altro momento.

Come chiarito anche in una circolare INPS (n. 320 del 1978) la retribuzione del congedo matrimoniale dovrà comunque essere corrisposta anche in caso di assenza temporanea con mantenimento del posto di lavoro come ad esempio malattia, infortunio, maternità…

A chi spetta?

Il congedo matrimoniale anche chiamato “ferie matrimoniali” o licenza matrimoniale” spetta ad entrambi gli sposi (anche seconde nozze se vedovi o divorziati) purchè il matrimonio abbia valore civile.

Spetta a:

  • Lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato anche part-time che abbiano superato il periodo di prova da almeno una settimana anche in stato di assenza temporanea (malattia, infortunio, ecc…).
  • Apprendisti.
  • Disoccupati che possono dimostrare di aver lavorato almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti.

Non ne possono invece beneficiare le seguenti categorie:

  • Autonomi e professionisti a Partita iva.
  • Coloro che celebreranno solo con rito religioso.
  • Freelance
  • Lavoratori in prova
  • Lavoratori dipendenti da meno di una settimana
  • Disoccupati che non siano in grado di dimostrare di aver lavorato almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti.

Chi paga?

In linea generale 7 giorni sono pagati dall’INPS (8 per i marittimi) e 8 dal vostro datore, ci sono dei casi dove invece a pagarvi è solo il  vostro datore di lavoro, come per esempio per le aziende che operano nei settori:

  • Assicurazioni
  • Credito
  • Commercio

L’Inps corrisponde direttamente l’ assegno  ai lavoratori disoccupati, ai richiamati alle armi, ai marittimi di bassa forza, ai lavoratori che non siano in servizio per malattia o sospensione del lavoro.

inoltre viene specificato che:

“L’Assegno non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (NASpI), perché sono sostitutive della retribuzione.
In caso di richiesta di Assegno per congedo matrimoniale successiva all’evento e per periodi in cui è stata già erogata indennità di malattia, maternità o infortunio, sarà riconosciuto un importo dell’Assegno pari al totale spettante a cui viene sottratto l’importo già erogato a copertura degli eventi indicati.
Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare.”

I lavoratori occupati invece riceveranno il pagamento direttamente dal proprio datore di lavoro avendo cura di dare il certificato matrimoniale entro 30 giorni dal matrimonio.

Durante il periodo di congedo il lavoratore continua ad accumulare

  • Anzianità
  • TFR
  • Ferie
  • Permessi
  • Tredicesima mensilità

Come fare la domanda e quanto tempo prima?

Per capire come muoversi dobbiamo fare prima una distinzione tra:

  • Lavoratori dipendenti occupati
  • Altre categorie di aventi diritto
LAVORATORI DIPENDENTI OCCUPATI

La richiesta deve essere fatta pervenire all’ azienda con un preavviso minimo di 6 giorni, invece per quanto riguarda la domanda da presentare all’inps dovete presentarla al datore di lavoro dopo il congedo matrimoniale entro 60 giorni dal matrimonio.

Questa richiesta deve essere fatta in forma scritta e firmata sia da voi che dall’ azienda.

Potete trovare un modulo scaricabile da riempire con i vostri dati qui.

Una volta rientrati dal congedo avrete 30 giorni di tempo per consegnare anche il vostro certificato mtrimoniale e qual’ ora il comune o l’organo ecclesiastico non siano in grado di produrre il documento per tempo dovrete comunque presentare un documento sostitutivo che dovrà comunque essere rimpiazzato una volta ricevuto il certificato.

ALTRE CATEGORIE DI AVENTI DIRITTO

lavoratori disoccupati, richiamati alle armi, marittimi di bassa forza e i lavoratori con sospensione del lavoro devono presentare domanda direttamente all’INPS entro un anno dalla data di matrimonio/unione civile.

Per farlo possono usare uno dei seguenti canali:

  • servizio online, tramite le proprie credenziali di accesso;
  • contact center ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
  • servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Un altro punto che viene specificato dall’INPS è il seguente:

Gli aventi diritto alla prestazione, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere l’Assegno per il congedo matrimoniale, devono presentare anche le dichiarazioni relative a:

    • aver acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di aver acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
    • non aver svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
    • di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile, da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi;
    • di percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.
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