Comunione o separazione dei beni

comunione o separazione dei beni
Comunione o separazione dei beni: tutto quello che c’è da sapere!

Vi state per sposare e vorreste capire se nel vostro caso sia meglio essere in separazione o comunione dei beni?

Non ti preoccupare adesso analizzeremo ogni aspetto della faccenda e avrai tutte le informazioni per decidere sul futuro del patrimonio, grande o piccolo che sia. Iniziamo!

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Cosa rientra nella comunione dei beni?

Quando ci si sposa si è chiamati a prendere anche un’ altra decisione importante ovvero, se rimanere in  divisione dei beni o se entrare in comunione. Non c’è una risposta giusta o una sbagliata dipende da molti fattori quindi non sentitevi obbligate/i a fare nessuna scelta ma scegliete semplicemente ciò che è meglio per voi e per il vostro partner.

La comunione dei beni è ciò che per “default” ovvero in automatico si sceglie senza specificare il regime patrimoniale, infatti per la separazione dei beni sarà necessario contattare un notaio il quale provvederà a far trascrive sul registro dei matrimoni una nota a margine dove viene riportata la modifica del tipo di regime patrimoniale di famiglia.

Una delle cose più importanti da tenere in considerazione in questa decisione è proprio quella relativa alla fiscalità, prima di entrare nel dettaglio vediamo cosa rientra e cosa non rientra dalla comunione o dei beni.

La regola generale è che la comunione dei beni colpisce tutte le proprietà comprate dopo il matrimonio, anche se acquistate separatamente dai due coniugad esempio proprietà immobiliari, auto, terreni ecc..ad esclusione dei beni personali.

I beni personali altro non sono che quel tipo di bene che, per sua natura, sia in grado di dare utilità solo a uno dei due coniugi, ad esempio l’ abito da sera della moglie o l’orologio da polso del marito.

Già da quanto detto si capisce che un immobile acquistato prima del matrimonio come per esempio la casa in cui vive la famiglia ma di proprietà solo di uno dei due coniugi non è soggetta a comunione dei beni per cui rimarrà di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi.

L’ argomento diventa però molto più complesso quando si tratta di conti correnti.

Il conto corrente può essere intestato a un solo coniuge o cointestato, nel caso sia intestato a un solo coniuge questo avrà possibilità di fare tutte le operazioni da solo ma solitamente per praticità si delega anche l’altro coniuge il quale se pur non responsabile del conto ha la facoltà di prelevare e fare altre operazioni, non può chiuderlo o modificare le condizioni.

Teoricamente potrebbe svuotarlo ma se si parla di una cifra un po’ alta solitamente la banca ci tiene a informare l’intestatario, quindi in caso sareste informati prima, questo dovrebbe accadere anche se il conto è cointestato e uno dei due intestatari provasse a prendere tutto o una buona parte del deposito comunque la decisione di informarvi o meno è a discrezione della banca.

 

 

comunione o separazione dei beni
La comunione dei beni potremmo dire che si può dividere in due grandi categorie:

    • Immediata
    • Residua

Nella comunione dei beni immediata ovvero quella parte di beni che entrano immadiatamente a disposizione di entrambi i coniugi rientra:

    • Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
    • Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
    • Gli utili e gli incrementi prodotti da aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi.

La comunione dei beni residua è invece quella derivante dallo scioglimento della stessa come per esempio nel divorzio o la separazione. In questi casi quando cessa la comunione si deve capire cosa e quanto spetta a ognuno dei due coniugi. Rientra in questa categoria:

    • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
    • i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
    • I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Ciò che comporta l’assegnazione di un bene a un coniuge piuttosto che ad un altro è la provenienza di tale denaro per esempio:

Lo stipendio derivante dal lavoro dipendente di un coniuge e depositato su un conto a lui stesso intestato diventa di proprietà di entrambi, ma gli effetti arriveranno solo in caso di scioglimento della comunione, quindi l’altro coniuge non potrà esigere la metà dei soldi fino ad eventuale separazione o altro motivo di scioglimento della comunione, mentre invece il denaro derivante da un’ attività gestita da entrambi cade subito in comunione dei beni.

Allo scioglimento quindi anche il denaro accumulato da solo uno dei due coniugi per effetto del suo rapporto di lavoro sarà diviso a metà ma prima di allora rimarrà comunque solo del coniuge da cui proviene il denaro purchè in un conto non cointestato.

Ci sono dei casi in cui però anche i beni accumulati dopo il matrimonio, non saranno oggetto di divisione allo scioglimento della comunione, quindi non dovrete dare o non riceverete la metà. I beni in questo caso saranno:

    • I beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
    • Quelli acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
    • I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
    • Quelli che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
    • I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
    • Quelli acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

Semplificando potremmo dire che i soldi nel conto corrente e gli altri beni verranno cosi gestiti:

Durante la comunione dei beni:

    1. Dopo il matrimonio tutti i beni sono di entrambi ad eccezione dei beni personali.
    2. I soldi nel conto corrente di un unico coniuge e derivanti dalle sue attività sono comuni ma l’altro coniuge non avrà diritto a richiedere il 50% e potrà fare le operazioni bancarie solo tramite delega, non può chiudere il conto o modificarne le condizioni.
    3. I soldi in un conto corrente cointestato cadono in comunione dei beni ed entrambi possono richiedere la loro parte.
    4. I beni di proprietà di un solo coniuge prima del matrimonio rimarranno solo di sua proprietà.
    5. I frutti di un’ attività antecedente al matrimonio di un solo coniuge ma gestita da entrambi cadranno in comunione immediata a disposizione di entrambi.

In caso di scioglimento:

L’intero patrimonio che cade in immediata comunione dei beni deve essere diviso a metà tra i coniugi ad eccezione di:

    1. Immobili di cui si era proprietri senza il coniuge prima del matrimonio.
    2. Immobili o altro derivante da successione o danozaione a favore di un solo coniuge a meno he diversamente specificato.
    3. Proventi derivanti da risarcimento danni di uno dei due coniugi (pensione per perdita di capacità parziale o totale di lavorare compresa)
    4. Beni finalizzati all’ esercizio della professione di un coniuge ad eccezione di quelli che servono alla conduzione di un’ azienda in comunione dei beni.
    5. Beni personali o ciò che ne deriva dalla vendita o scambio purchè specificato nell’atto di trasferimento.

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Aspetti fiscali

Se sceglierete la comunione dei beni andrete in contro ad alcuni obblighi fiscali, se volete approfondire l’argomento vi lascio il link di questo articolo di fiscomania dove viene spiegato tutto nel dettaglio anche per quello che riguarda le aziende di proprietà dei coniugi o del coniuge, con differenza se costituite prima o dopo il matrimonio o se gestite da entrambi o da un solo coniuge.

Ai fini IRPEF (pagamento delle tasse) dovrete inanzitutto decidere come presentare la dichiarazione.

Se avete i requisiti potrete fare una dichiarazione congiunta ovvero presenterete  la vostra dichiarazione insieme, questo potrebbe servire nel caso in cui vorreste che il debito o il credito derivante dalla dichiarazione sia pagato o riscosso direttamente in busta paga.

Se volete più informazioni sulla dichiarazione congiunta vi invito a leggere questo articolo.

Un altro aspetto degno di nota è che, una volta sposati, in dichiarazione dovrete portare al 50% tutti i beni rientranti nella comunione dei beni.

Per questi aspetti è comunque buona norma richiedere una consulenza a un commercialista competente e di fiuducia, poichè le variabili sono davvero tantissime e lo stesso fisco a volte non è chiaro sul da farsi, mi riferisco per esempio a canoni di locazione per immobilil dati in affitto, quote societarie ecc…

Figli

Nell’ articolo che vi ho menzionato sopra relativo alla fiscalità potrete leggere anche un paragrafo sui figli che cercherò di riassumere qui.

Inanzitutto c’è da dire che qualora il figlio minorenne dovesse essere titolare di un usofrutto il reddito derivante da questo sarà ripartirto in uguale misura tra i genitori.

Rimane da chiarire il fatto che i genitori che hanno un figlio minorenne proprietario di un bene hanno diritto all’ usofrutto (chiamato usofrutto legale), in pratica possono utilizzare quel bene fino al compimento del 18esimo anno del figlio.

Precisiamo però che non è così per tutti i casi, ecco i casi in cui i genitori non hanno il diritto di usofrutto legale:

    • I beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
    • I beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
    • Tutti i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà, o uno di essi, non ne abbiano l’usufrutto. La condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
    • I beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui;
    • Le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore, i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare.

 

Spero di averti chiarito un po’ le idee su come comportarti prima del matrimonio, se è così dimmelo nei commenti!